Benefici Fiscali per i Fondi Sanitari

I contributi versati da parte delle aziende ai Fondi sanitari (Casse assistenziali) del SSN rientrano tra le somme che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Tale agevolazione fiscale, unitamente al vantaggio sanitario, permette all’azienda e al lavoratore dipendente di avere un forte vantaggio, nel senso che le somme di denaro destinate al versamento di contributi sanitari integrativi sono esenti da qualsiasi tipo di tassazione.

Ad esempio:
nel caso in cui l’azienda decida di destinare a favore del proprio dipendente 400 euro a un Fondo sanitario integrativo, il dipendente riceverà una copertura di 400 euro e l’azienda avrà un costo maggiorato solo del contributo di solidarietà Inps del 10%, quindi 440 euro.

Il lavoratore quindi si vedrà rimborsato nel corso dell’anno le proprie spese sanitarie, ma avrà anche la possibilità di beneficiare dell’esenzione sul contributo versato al Fondo sanitario sia per sé che per i propri familiari. Tale agevolazione è normata dall’art. 51, comma 2 del Tuir.

L’agevolazione fiscale investe i destinatari a condizione che i contributi siano versati a un Fondo o una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale. Il versamento dei contributi al Fondo o alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Il contributo, che risulterà versato dal lavoratore, è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, consegnerà poi al lavoratore il modello CU nel quale dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dal Fondo o dalla Cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata.

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